LA VITA NON SI METTE AI VOTI

COMITATO DOCENTI  "Scienza&Vita"   


Parrocchia S. MARIA DEL ROSARIO


LA VITA


NON SI METTE AI VOTI

CONFERENZA


Intervengono

S.E. mons. Vincenzo Apicella

       Vescovo ausiliare sett.Ovest, diocesi di Roma

Prof.ssa Luisa Santolini

       Presidente del Forum delle Associazioni Familiari

Modera

Augusto Camicioli

       Coordinatore del Comitato Docenti "Scienza&Vita"

Mercoledì 8 giugno

Ore 21:00


CENTRO CONGRESSI GESU’ MAESTRO


Via Portuense, 74


L’uomo è mistero.


Lo sbalzo dal vuoto del nulla al tutto dell’essere si pone alla radice dello stupore dinnanzi al proprio esistere.


L’esistenza non è scontata. E non è scontato che tra miliardi di possibilità di combinazioni cellulari scaturisca proprio quella persona, con il suo carico di irripetibilità, con il suo bagaglio di unicità, con la fragrante presenza del suo esserci.


Il Referendum del 12 giugno mina radicalmente questa straordinaria possibilità all’avventura dell’esistenza, per un numero enorme di esseri umani.


Sul piano biologico lo zigote si evidenzia come un’entità ben determinata, che avrà uno sviluppo omogeneo, e che si chiarisce in un DNA originale.


Sul piano antropologico, questa entità cosi visualizzata è persona unica, irripetibile. Il suo fieri è posto nella dinamica dell’essere, quale unità molteplice umana.       


Sul piano etico, che si caratterizza come fedeltà a quello dell’essere, tale entità umana non può in nessun modo esser toccata o violata, perché è soggetto di dignità, dunque di diritti.


Chiunque  manipoli o eradichi tale entità, non va a toccare un mero aggregato cellulare, bensì un essere umano nella linea dinamica del suo sviluppo, secondo le sue dimensioni biotiche e metabiotiche.


L’uomo, scrive Tertulliano, è il futuro.


Ma il futuro dell’uomo passa attraverso il riconoscimento dei suoi diritti, come dei suoi doveri.


L’invito ad astenersi dal voto, scaturisce dall’evidenza del fatto che la Legge 40/2004 promuove la ricerca nel rispetto della vita e nella salvaguardia dei diritti del nascituro e dei genitori.


Il sottolineare il valore dell’astensione al voto, implica una decisione per una visione del futuro più umana, per una ricerca scientifica che non fagociti l’uomo, ma lo curi e lo supporti in ragione della crescita qualitativa, non soltanto quantitativa, applicata al piano del suo essere.


I docenti che hanno il mirabile compito non soltanto di informare, ma anche di formare le generazioni future, futuro del mondo, sono appellati a sensibilizzare la realtà culturale a loro affidata e a promuovere le iniziative finalizzate alla difesa della vita e alla dignità delle persone, unico fine della ricerca scientifica, speranza e culmine del progetto di quel personalismo comunitario che auspicò la costruzione delle arcate di una "civiltà dell’amore".


ATTO COSTITUTIVO


REPUBBLICA ITALIANA


 


    L’anno duemilacinque il giorno venticinque del mese di maggio in Roma, via Bufalotta n.150, 25 maggio 2005

    I Signori

–         Prof. THURUTHIYIL SCARIA (omissis);


–         CAMICIOLI AUGUSTO (omissis);


–         Prof. GASPARI ANTONIO (omissis);


–         Prof.ssa FRENI CRISTIANA (omissis);


–         Prof. PAROTTO MAURIZIO (omissis);


–         Dott. GIBERTINI GIORGIO (omissis);


–         On. BUGLI MASSIMO (omissis);


–         Don FERRIGNO GIANFRANCO (omissis);


–         Prof. PALUMBIERI SABINO (omissis);


–         Prof. TOSO MARIO (omissis)


    Chiedono di ricevere il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue.

P r e m e s s o

A) che i comparenti sono qui riuniti, accomunati dalle seguenti convinzioni, come dichiarano:


–         il principio della difesa della vita umana e della sua dignità in tutti i suoi aspetti è un principio caratterizzante il fondamento di ogni giusta società politica;


–         nelle società democratiche tale principio si lega, e viene difeso, insieme ad altri irrinunciabili principi fondativi, quali:


–         l’uguaglianza e la libertà di tutti gli esseri umani, la giustizia e la solidarietà sociale: principi che obbligano ad accogliere la vita e dare a ciascuno le migliori opportunità per sviluppare la propria personalità;


–         la sussidiarietà: essa impone il riconoscimento della natura originale, dei diritti e dei doveri di ogni corpo intermedio fra il cittadino e lo Stato, così che ogni soggetto – dalla famiglia all’azienda – venga tutelato nella sua libertà di scelta ma allo stesso tempo reso responsabile degli aspetti sociali delle sue azioni, siano esse la procreazione o la ricerca scientifica e tecnologica;


–         l’insieme di tali principi costituisce il nucleo della cultura democratica, che unisce al rispetto per la persona, la sua libertà e dignità, anche il senso della responsabilità sociale. La difesa e lo sviluppo di tale cultura sono affidati ai singoli, ai gruppi, alle istituzioni, secondo i loro specifici ruoli e compiti";


B) che i Comparenti medesimi dichiarano:


di riconoscere che la Legge del 19.02.2004, n°40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, intende tutelare al massimo grado possibile nell’attuale contesto culturale e storico i valori della vita, fin dal suo concepimento della famiglia, della salute e della ricerca scientifica; pur imperfetta, è condivisibile nei suoi principi ispiratori, che coincidono con le convinzioni sopra esposte e con i principi della Costituzione italiana. Tale legge:


–         è stata approvata dal Parlamento italiano dopo un lavoro parlamentare protrattosi per tre legislature ed accompagnato sia da numerosi studi anche a livello internazionale ed avviati in Italia fin dal 1984, sia da un forte coinvolgimento della cittadinanza attiva;


–         rispetta le indicazioni formulate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio d’Europa;


–         esprime il dovere degli Stati di dare ai figli il meglio di se stessi e perciò, oltre alla doverosa attenzione al desiderio degli adulti di avere un figlio, deve essere garantito il rispetto del diritto alla vita, fin dal suo concepimento, alla famiglia e all’identità di ogni figlio anche se generato con le tecniche artificiali.


L’abrogazione anche parziale della legge reintrodurrebbe in Italia il cosiddetto "far west procreatico".


Considerato che:


–         al fine di abrogare in tutto o in parte la Legge 19.02.2004, n.40 sono stati ammessi 4 (quattro) referendum;


–         occorre evitare il peggioramento del livello di protezione dei valori costituzionali sopra indicati, come avverrebbe nel caso di successo dei referendum promossi o anche nel caso di modifiche legislative che, se proposte per evitare i referendum, non potrebbero che essere peggiorative del testo in vigore".


            Tanto premesso e confermato,  i Comparenti  convengono quanto segue


Art.1 – E’ costituito tra i comparenti un comitato denominato Comitato Docenti "Scienza & Vita" per la Legge 40/2004, recante Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, da utilizzarsi anche in forma abbreviata Comitato Docenti "Scienza & Vita".


Art.2 – Il Comitato ha sede in Roma, attualmente in via Bufalotta n. 150.


Art.3 – I comparenti dichiarano che scopo del Comitato è quello previsto dall’art.3 dello Statuto.


Art.4 – Il Comitato è retto dallo Statuto che, composto da n. 16 (sedici) articoli, i comparenti allegano al presente atto sotto la lettera "A".


Art.5 – In sede di costituzione, il Consiglio esecutivo del Comitato Docenti è composto di dieci membri che vengono così eletti dai comparenti:


–         Prof. THURUTHIYIL SCARIA, Presidente;


–         CAMICIOLI AUGUSTO, Coordinatore;


–         Prof. GASPARI ANTONIO, membro;


–         Prof.ssa FRENI CRISTIANA, membro;


–         Prof. PAROTTO MAURIZIO, membro;


–         Dott. GIBERTINI GIORGIO, membro;


–         On. BUGLI MASSIMO, membro;


–         Don FERRIGNO GIANFRANCO, membro;


–         Prof. PALUMBIERI SABINO, membro;


–         Prof. TOSO MARIO, membro.


Gli eletti presenti accettano le cariche ad essi conferite, e ai medesimi sono attribuiti i poteri previsti dallo Statuto agli articoli 11, 12.


Agli altri membri nominati i comparenti invieranno notizia, invitandoli all’accettazione della carica conferita, che sarà effettuata con lettera indirizzata al Presidente, di cui si darà atto nella prima riunione del Consiglio Esecutivo.


Art.6 – Il Patrimonio è costituito dagli  eventuali versamenti effettuati dai componenti del Comitato o da terzi a tale titolo.


Art.7 – Le spese ed imposte del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono  a carico del Comitato.


I Comparenti, dopo aver letto, approvato e confermato il presente atto, hanno sottoscritto  nei fogli di cui consta a norma di legge.-

THURUTHIYIL SCARIA

CAMICIOLI AUGUSTO

GASPARI ANTONIO

FRENI CRISTIANA

PAROTTO MAURIZIO

GIBERTINI GIORGIO

BUGLI MASSIMO

FERRIGNO GIANFRANCO

PALUMBIERI SABINO

TOSO MARIO

STATUTO DEL COMITATO DOCENTI

"SCIENZA & VITA"

Articolo 1

Denominazione

E’ costituito tra i comparenti all’atto costitutivo un comitato ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, avente la denominazione Comitato Docenti "Scienza & Vita" per la Legge 40/2004, da utilizzarsi anche in forma abbreviata Comitato Docenti "Scienza & Vita"  .

Articolo 2

Sede

La sede del Comitato è attualmente in Roma, via Bufalotta n.150.


            Il Comitato potrà avere rappresentanze anche altrove, purché in Italia, e trasferire la sede con delibera del Consiglio Esecutivo, senza che ciò comporti una modifica dello Statuto.

Articolo 3

Scopo

Il Comitato non ha scopo di lucro.


            Esso si propone i seguenti obiettivi:


–         approfondire e diffondere la cultura della democrazia nell’insieme dei suoi principi, con particolare riferimento a quelli ispiratori della Legge 40/2004, attraverso campagne culturali, educative, informative, scientifiche, politiche per far conoscere alla popolazione il contenuto esatto della Legge 40/2004 e i valori che essa intende proteggere;


–         evitare modifiche legislative di essa che, al fine di evitare i referendum, realizzino gli effetti peggiorativi perseguiti dai promotori del referendum;


–         impedire l’effetto abrogante totale o parziale dei referendum promossi contro di essa.


            Questi obiettivi saranno perseguiti con tutti i mezzi consentiti dalla legge; in particolare:


–         promuovendo su tutto il territorio nazionale convegni, incontri, dibattiti, iniziative culturali, formative, sociali e politiche coerenti con gli scopi;


–         partecipando a tutte le trasmissioni delle emittenti televisive pubbliche e private, nazionali e locali, usufruendo – in specie – del regime legale della "par condicio";


–         cercando di coordinare, mediante adeguati contatti, l’attività di altri comitati aventi identici scopi, che dovessero essere già costituiti o che dovessero costituirsi in futuro;


–         promuovendo su tutto il territorio nazionale a livello regionale e sub-regionale comitati o gruppi locali, che – in collaborazione tra loro e sotto la guida del Comitato Docenti "Scienza & Vita" – realizzino a livello periferico ogni opportuna campagna culturale, informativa, educativa, scientifica e politica perseguendo l’obiettivo proprio del Comitato.

Articolo 4

Durata

            La durata del Comitato è fissata fino al 31 agosto 2005, e potrà essere prorogata con delibera adottata dall’Assemblea del Comitato con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.


            A tutti gli effetti anche fiscali, il primo esercizio ha inizio il giorno della costituzione del Comitato, e termina il 31 agosto 2005, ovvero alla data diversamente stabilita in caso di proroga. Qualora detta data fosse successiva al 31 dicembre 2005, il primo esercizio avrà comunque termine  il 31 dicembre 2005, ed i successivi avranno inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 5

Patrimonio

            Il patrimonio del Comitato è costituito dagli eventuali versamenti effettuati dai suoi componenti o da terzi a tale titolo.

Articolo 6

Entrate

Le entrate sono costituite:


a)      da oblazioni;


b)      da contributi versati da Enti o privati;


c)      da donazioni, erogazioni, lasciti e da qualunque altra liberalità pervenuta al Comitato stesso;


d)      da ogni altro provento pervenuto al Comitato per le sue finalità istituzionali.


            Il Comitato promuoverà la raccolta delle risorse finanziarie al fine della predisposizione dei singoli interventi.


            Eventuali eccedenze al momento della estinzione del Comitato, per qualunque causa essa avvenga, non potranno essere in alcun modo distribuite tra i componenti il Comitato, ma saranno devolute ad enti che abbiano finalità analoghe, secondo la normativa di legge applicabile.

Articolo 7

Bilancio

            In relazione all’attività complessivamente svolta, ovvero – nel caso di proroga – per ogni esercizio di attività, il Comitato dovrà redigere un bilancio, che sarà approvato dalla Assemblea.

Articolo 8

Componenti

I componenti del Comitato sono persone fisiche interessate alla realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 3; il loro numero non è limitato; essi sono inizialmente quelli intervenuti all’atto costitutivo del Comitato.


            Possono inoltre aderire al Comitato, condividendone scopi, attività ed azioni, altre persone fisiche, previa presentazione di apposita richiesta ed approvazione della stessa da parte della maggioranza del Consiglio Esecutivo, a suo insindacabile giudizio.


Il Consiglio esecutivo, oltre ad ammettere soci Ordinari, può accogliere altre persone come Soci aderenti senza diritto di voto.


            I componenti del Comitato partecipano ad esso, svolgono la loro attività e prestano la propria opera a titolo gratuito.

Articolo 9

Organi

            Gli Organi del Comitato sono:


–         L’Assemblea;


–         Il Consiglio Esecutivo;


–         Il  Presidente;


–         Il Tesoriere.

Articolo 10

L’Assemblea

            L’Assemblea è costituita dai componenti del Comitato (quelli intervenuti all’atto costitutivo e quelli che avranno successivamente aderito a norma dell’articolo 8),


            L’Assemblea del Comitato è convocata dal Presidente, che la presiede, con avviso inviato per lettera raccomandata, anche a mano, o per fax o e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza, contenente l’indicazione delle materie da trattare, il luogo, anche fuori della sede del Comitato, e l’ora della riunione.


            Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma o con altra comunicazione effettuata almeno due giorni prima dell’adunanza.


            Anche in mancanza di formale convocazione, le adunanze si tengono validamente e deliberano qualora siano intervenuti tutti i componenti del Comitato e tutti i membri del Consiglio Esecutivo.


            I verbali delle adunanze della Assemblea del Comitato sono redatti da un segretario designato dal Presidente, ovvero da un Notaio qualora trattasi di modifiche statutarie.


            L’Assemblea del Comitato si riunisce per l’approvazione del bilancio, entro quattro mesi dal termine dell’esercizio come individuato nell’articolo 4, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Comitato.


            L’Assemblea è validamente costituita qualora sia presente la maggioranza degli aventi diritto al voto . L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, le eventuali astensioni non sono conteggiate ai fini di tale maggioranza.


            Per le modifiche statutarie o l’anticipato scioglimento del Comitato è necessaria la presenza e il voto favorevole dei due terzi dei componenti.


            Ciascun componente il Comitato potrà farsi rappresentare, con delega scritta da conferire ad altro componente il Comitato, che non potrà avere più di dieci deleghe.


 

Articolo 11

Il Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo è composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 9 (nove) membri, nominati dalla Assemblea, che in tale sede può designare il Presidente ed il Tesoriere.


            I membri del Consiglio Esecutivo durano in carica fino al 31 agosto 2005, o, in caso di proroga, fino a un massimo di tre anni e sono rieleggibili.


            Il Consiglio Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante raccomandata, fax, o e-mail, da inviarsi almeno cinque giorni prima, con il giorno, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno, ogni qualvolta sarà ritenuto necessario, salvo che nei casi di urgenza, allorché la convocazione può essere fatta con telegramma o fax almeno due giorni prima della riunione.


            Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Esecutivo. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.


            Anche in mancanza di formale convocazione, le adunanze sono validamente costituite e possono deliberare qualora siano intervenuti tutti i membri del Consiglio.


            Delle riunioni devono essere redatti su apposito libro verbali sottoscritti dal Presidente e dal Tesoriere.


            Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Comitato, o, in mancanza, da altro membro designato dal Consiglio stesso.


            Il Consiglio nomina tra i suoi membri il  Presidente, ove non abbia già provveduto l’Assemblea, nonché il Tesoriere, e ciò anche in caso di cessazione, per qualunque motivo, dalla carica, nel corso del mandato.


            Il Consiglio Esecutivo:


–         determina gli indirizzi dell’attività del Comitato ed adotta ogni provvedimento atto a garantire la gestione delle attività istituzionali;


–         ha il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e di approvare il bilancio predisposto dal Tesoriere, da sottoporre all’Assemblea del Comitato;


–         affida a singoli componenti del Comitato, qualora lo ritenga opportuno, l’esecuzione di specifici incarichi per il perseguimento degli scopi istituzionali;


–         affida a singoli componenti del Comitato, qualora lo ritenga opportuno, l’esecuzione di specifici incarichi per il perseguimento degli scopi istituzionali, ovvero parte dei compiti del Consiglio Esecutivo, da svolgersi anche in forma disgiunta dagli altri membri, attribuendo loro i poteri di firma e la rappresentanza nell’ambito delle deleghe o degli incarichi conferiti;


–         può deliberare la costituzione di Commissioni temporanee per lo studio di particolari problemi e lo svolgimento di specifici compiti, e può avvalersi della consulenza di esperti anche ammettendoli, di volta in volta, alle proprie riunioni,


–         può predisporre regolamenti interni per il funzionamento degli organi del Comitato.

Articolo 12

Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Esecutivo a norma dell’art. 11, ove non abbia già provveduto l’Assemblea.


Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Esecutivo, ed ha la rappresentanza legale, anche di fronte a terzi ed in giudizio.


Qualora l’Assemblea ritenga opportuno procedere alla nomina di due Presidenti, ciascuno di essi eserciterà in forma disgiunta dall’altro le attribuzioni previste dal presente Statuto, secondo le modalità che potranno essere stabilite all’atto della nomina, o dal Consiglio Esecutivo, o ancora concordate fra loro dagli stessi Presidenti.

Articolo 13

Il Tesoriere

Il  Tesoriere, è nominato dal Consiglio Esecutivo, può anche essere persona esterna al Comitato e, secondo le indicazioni e nei limiti delle deleghe conferitegli dal Consiglio Esecutivo, ha la responsabilità della tenuta della contabilità e della predisposizione del bilancio del Comitato.


            Nell’ambito dei poteri conferitigli, il Tesoriere ha facoltà di incassare somme di qualsiasi importo e di rilasciarne ricevuta, nonché di eseguire i pagamenti necessari per l’espletamento delle finalità istituzionali, nel rispetto degli indirizzi e delle deleghe del Consiglio Esecutivo.


            Il Consiglio Esecutivo potrà determinare quali poteri attribuiti al Tesoriere potranno essere da questo esercitati con firma singola, e quali con firma congiunta con il Presidente o con altro Consigliere espressamente indicato dal Consiglio Esecutivo.

Articolo 14

Modifiche dello Statuto

            Le modifiche del presente Statuto potranno essere validamente adottate con la presenza e il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Comitato.

Articolo 15

Cessazione e liquidazione

Ove occorra, decorso il termine di durata del Comitato di cui all’articolo 4, o quello successivo stabilito in caso di proroga, il Presidente in carica a detta data avrà i poteri per svolgere tutte le attività di natura civilistica e fiscale utili e necessarie all’estinzione del Comitato stesso e dei relativi rapporti giuridici.


            L’Assemblea, con la presenza e il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, potrà deliberare l’anticipato scioglimento del Comitato, nominando uno o più liquidatori.

Articolo 16

Rinvio

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.

THURUTHIYIL SCARIA

CAMICIOLI AUGUSTO

GASPARI ANTONIO


FRENI CRISTIANA


PAROTTO MAURIZIO


GIBERTINI GIORGIO


BUGLI MASSIMO


FERRIGNO GIANFRANCO


PALUMBIERI SABINO


TOSO MARIO

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