Da più parti sono giunte sollecitazioni a questa Curia affinché fosse offerta una chiara e precisa definizione delle normative relative alla esecuzione di concerti nelle Chiese della nostra Diocesi.
- Spetta solo all’Ordinario diocesano concedere "per modum actus" che sia svolto un qualsiasi concerto o altra iniziativa culturale all’interno delle Chiese del territorio. Si esclude ogni concessione cumulativa (stagioni di concerti, festival…)
- Sono permessi solo i concerti di musica sacra o religiosa, esclusa ogni eccezione.
- I concerti siano eseguiti con la finalità unica ed esplicita di promuovere la pietà e il sentimento religioso e mai in detrimento del primario servizio pastorale a cui le Chiese sono fmalizzate.
- Coloro che intendono utilizzare una Chiesa o oratorio per un concerto o altra iniziativa culturale, dovranno farne domanda scritta alla Curia diocesana entro 30 giorni dalla data prevista indicando nella stessa il programma dettagliato della manifestazione completo del nome degli autori e degli esecutori dei testi musicali
- Solo dopo l’autorizzazione scritta dell’Ordinario diocesano, i parroci e/o i superiori religiosi potranno accordare 1’uso della Chiesa
- L ‘entrata nella Chiesa e la partecipazione al concerto dovrà essere libera e gratuita, esclusa ogni eccezione per qualsiasi motivo. In particolari circostanze, previo permesso espresso dell’Ordinario, potranno essere raccolte libere offerte tra i partecipanti finalizzate ad opere di carità odi culto.
- Gli esecutori e gli uditori dovranno tenere un abbigliamento e un comportamento conveniente al luogo sacro
- I musicisti e i cantori eviteranno di occupare il presbiterio. Massimo rispetto sarà dovuto all’altare, all’ambone e al seggio del celebrante
- Il SS.mo Sacramento, laddove non è custodito in una cappella annessa, sia trasportato durante il concerto in un luogo decoroso fuori della Chiesa.
tutti saluto con affetto fraterno
Frosinone 08 giugno 2004
Vicario generale
