Mons. Ambrogio Spreafico nuovo Vescovo Coadiutore

Il Papa ha nominato Vescovo Coadiutore di Frosinone-Veroli-Ferentino il Rev.do Mons. Ambrogio Spreafico, del clero della diocesi di Roma, finora Rettore Magnifico della Pontificia Università Urbaniana, concedendogli tutte le facoltà di Ordinario diocesano.

Mons. Ambrogio Spreafico è nato a Garbagnate Monastero, in provincia di Lecco e nell’arcidiocesi di Milano, il 26 marzo 1950. Ha percorso tutto il curriculum studiorum presso la Congregazione dei Chierici Regolari di San Paolo (Padri Barnabiti). È stato ordinato sacerdote il 12 aprile 1975. Ha seguito i corsi di filosofia e di teologia presso la Pontificia Università Urbaniana e quelli di teologia biblica presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma, dove ha ottenuto la Licenza in Sacra Scrittura, nel 1978, e successivamente il Dottorato, nel 1984. Nel 1976 si è incardinato nella diocesi di Palestrina e, in seguito, in quella di Roma (15 novembre 1988), dove risiede ed esercita il suo ministero sacerdotale. Ha svolto i seguenti incarichi: Docente di lingua ebraica al Pontificio Istituto Biblico di Roma (1978-1991); dal 1992 Docente di Antico Testamento alla Facoltà Teologica della Pontificia Università Urbaniana; Rettore Magnifico della medesima Università (1997-2003); Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Pontificie Romane (2000-2003); dal 1993 Collaboratore parrocchiale di Santa Maria in Trastevere; dal 1998 Consultore della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Dal 2001 è Rettore della Chiesa di S. Egidio; dal 2002 Presidente dell’Arciconfraternita del SS.mo Sacramento e S. Maria della Neve. Nel 2005 è stato nuovamente nominato Rettore della Pontificia Università Urbaniana. Attualmente offre la sua collaborazione anche nella Parrocchia di San Filippo Neri alla Garbatella.

Dal 10 aprile 1998 è Cappellano di Sua Santità. È autore di numerose pubblicazioni ed articoli di carattere biblico e spirituale su diverse riviste e dizionari specializzati.  (Da nota Sito CEI) 

Le lettere di Don Salvatore al Nunzio, al Vescovo Coadiutore e ai confratelli del Presbiterio
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Il Vescovo Coadiutore

Nella Chiesa Cattolica Romana, un vescovo coadiutore è un particolare tipo di vescovo ausiliario.
Diversamente dai vescovi ausiliari, ai coadiutori è dato il diritto automatico di successione alla sede episcopale; questo significa che quando il vescovo diocesano che sta assistendo muore, si ritira, rinuncia, o è trasferito, il coadiutore diventa automaticamente il nuovo vescovo della Chiesa particolare. Fino ad allora, il vescovo diocesano nomina il coadiutore come vicario generale.

Nella prassi della Chiesa contemporanea, la nomina di un coadiutore è solitamente fatta nei casi in cui un vescovo diocesano sente che non sarà in grado di continuare molto a lungo per ragioni di salute o perché è vicino all’età delle dimissioni. In questi casi il Papa a volte assegna un coadiutore alla diocesi in questione per dare al futuro vescovo tempo per conoscere la diocesi che alla fine dovrebbe guidare.

Prima della riforma del codice di diritto canoninco nel 1983, c’era una distinzione tra i vescovi coadiutori cum jure successionis e quelli senza — cioè, alcuni coadiutori erano nominati con il diritto di successione automatico, e altri senza un tale diritto (gli ultimi erano di solito nominati per arcivescovi con diocesi particolarmente grandi che avevano anche altre cariche importanti e per onorare certi vescovi ausiliari — il Cardinale Francis Spellman di New York, ad esempio, che era simultaneamente arcivescovo di New York e anche capo di quello che poi sarebbe diventato l’Ordinariato militare degli Usa, due delle più grandi arcidiocesi nella nazione, era assistito dall’Arcivescovo coadiutore John Maguire).


Oggi nessun coadiutore è nominato senza il concomitante diritto di successione.  (Da Wikipedia)


Intra text del Codice di Diritto Canonico sulla figura di Vescovo Ausiliare e coadiutore

  • LIBRO II IL POPOLO DI DIO
    • PARTE SECONDA LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA
      • SEZIONE II LE CHIESE PARTICOLARI E I LORO RAGGRUPPAMENTI
        • TITOLO I LE CHIESE PARTICOLARI E L’AUTORITÀ IN ESSE COSTITUITA (Cann. 368 – 430)
          • CAPITOLO II  I VESCOVI
            • Articolo 3 – I Vescovi coadiutori e ausiliari

Articolo 3 – I Vescovi coadiutori e ausiliari

Can. 403 – §1. Quando le necessità pastorali della diocesi lo suggeriscono, vengano costituiti, su richiesta del Vescovo diocesano, uno o più Vescovi ausiliari; il Vescovo ausiliare non ha il diritto di successione.

§2. In circostanze particolarmente gravi, anche di carattere personale, al Vescovo diocesano può essere assegnato un Vescovo ausiliare fornito di speciali facoltà.

§3. La Santa Sede, se ciò le risulta più opportuno, può costituire d’ufficio un Vescovo coadiutore, che pure viene fornito di speciali facoltà; il Vescovo coadiutore gode del diritto di successione.

Can. 404 – §1. Il Vescovo coadiutore prende possesso del suo ufficio quando esibisce, personalmente o mediante procuratore, la lettera apostolica di nomina al Vescovo diocesano e al collegio dei consultori, alla presenza del cancelliere di curia, che mette agli atti il fatto.

§2. Il Vescovo ausiliare prende possesso del suo ufficio quando esibisce la lettera apostolica di nomina al Vescovo diocesano, alla presenza del cancelliere di curia, che mette agli atti il fatto.

§3. Se il Vescovo diocesano è totalmente impedito, è sufficiente che, sia il Vescovo coadiutore sia il Vescovo ausiliare, esibiscano la lettera apostolica di nomina al collegio dei consultori, alla presenza del cancelliere della curia.

Can. 405 – §1. Il Vescovo coadiutore, come pure il Vescovo ausiliare, hanno gli obblighi e i diritti determinati dalle disposizioni dei canoni che seguono e definiti nella lettera di nomina.

§2. Il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare di cui al  [link] can. 403, §2 assistono il Vescovo diocesano in tutto il governo della diocesi e lo suppliscono se è assente o impedito.

Can. 406 – §1. Il Vescovo coadiutore, come il Vescovo ausiliare di cui al  [link] can. 403, §2, sia costituito dal Vescovo diocesano Vicario generale; inoltre il Vescovo diocesano affidi a lui a preferenza di altri tutto ciò che richiede, a norma del diritto, un mandato speciale.

§2. A meno che nella lettera apostolica non si provveda diversamente e fermo restando il disposto del §1, il Vescovo diocesano costituisca l’ausiliare o gli ausiliari Vicari generali o almeno Vicari episcopali, dipendenti solo dalla sua autorità oppure da quella del Vescovo coadiutore o del Vescovo ausiliare di cui al  [link] can. 403, §2.

Can. 407 – §1. Perché sia favorito nel migliore dei modi il bene presente e futuro della diocesi, il Vescovo diocesano, il coadiutore e il Vescovo ausiliare di cui al  [link] can. 403, §2, si consultino tra di loro nelle questioni di maggiore importanza.

§2. Il Vescovo diocesano, nel valutare le cause di maggiore importanza, soprattutto di carattere pastorale, prima degli altri voglia consultare i Vescovi ausiliari.

§3. Il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare, in quanto sono chiamati a partecipare alla sollecitudine del Vescovo diocesano, esercitino i loro compiti in modo da procedere insieme con lui di comune accordo.

Can. 408 – §1. Il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare che non siano giustamente impediti, sono obbligati, ogni volta che ne siano richiesti dal Vescovo diocesano, a celebrare i pontificali e le altre funzioni a cui il Vescovo diocesano sarebbe tenuto.

§2. Il Vescovo diocesano non affidi abitualmente ad un altro i diritti episcopali e le funzioni che il Vescovo coadiutore o l’ausiliare possono esercitare.

Can. 409 – §1. Nel momento in cui la sede episcopale è vacante, il Vescovo coadiutore diviene immediatamente Vescovo della diocesi per la quale era stato costituito, purché ne abbia preso legittimo possesso.

§2. Quando la sede episcopale diviene vacante, se non è stato stabilito in modo diverso dall’autorità competente, il Vescovo ausiliare, finché il nuovo Vescovo non abbia preso possesso della sede, conserva tutte e sole le potestà e facoltà di cui godeva, come Vicario generale o come Vicario episcopale, mentre la sede era occupata; se poi non è stato designato all’ufficio di Amministratore apostolico o di Amministratore diocesano, eserciti tale sua potestà, conferitagli dal diritto, sotto l’autorità dell’Amministratore apostolico o dell’Amministratore diocesano che presiede al governo della diocesi.

Can. 410 – Il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare sono tenuti, come il Vescovo diocesano, all’obbligo di risiedere in diocesi; non se ne allontanino se non per breve tempo, tranne che a motivo di un ufficio da svolgere fuori della diocesi o di ferie, da non protrarsi oltre un mese.

Can. 411 – Al Vescovo coadiutore e all’ausiliare, per quanto attiene alla rinuncia dall’ufficio, si applicano le disposizioni dei cann.  [link] 401 e  [link] 402, §2.

Fonte Intratext

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