Da più parti sono giunte sollecitazioni a questa Curia affinché fosse offerta una chiara e precisa definizione delle normative relative alla esecuzione di concerti nelle Chiese della nostra Diocesi.Il codice di diritto canonico al can. 1210, precisa che nei luoghi sacri "..Sia consentito solo quanto serve all'esercizio e alla promozione del culto e della pietà della religione, e vietato qualunque cosa sia aliena alla santità del luogo. L’Ordinario, però, per modo d'atto può permettere altri usi, purchè non contrari alla santità del luogo".A suo tempo la Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti, con una specifica lettera circolare indicò alcuni elementi di riflessione e di interpretazione delle norme canoniche (cfr. Rivista diocesana 1988 pag. 8) .Tale Circolare fu fatta propria dal vescovo Mons. Cella che, con una apposita comunicazione al presbiterio ne ribadì e normatizzò i contenuti per la Diocesi.Anche il recentissimo Direttorio per il Ministero pastorale dei Vescovi, ha trattato la questione al n. 155 ribadendo che: “...in riferimento ai concerti, occorrevigilare comunque che venga eseguita soltanto musica sacra - cioè composta come accompagnamento alla liturgia - o per lo meno di ispirazione religiosa cristiana, (...). In ogni caso tali iniziative siano valutate con saggezza (dal vescovo n.d.r.) e ristrette a pochi casi". Ciò premesso, sentito il parere di Mons. Vescovo Si ribadisce che
 
  • Spetta solo all’Ordinario diocesano concedere "per modum actus" che sia svolto un qualsiasi concerto o altra iniziativa culturale all'interno delle Chiese del territorio. Si esclude ogni concessione cumulativa (stagioni di concerti, festival...)
  • Sono permessi solo i concerti di musica sacra o religiosa, esclusa ogni eccezione.
  • I concerti siano eseguiti con la finalità unica ed esplicita di promuovere la pietà e il sentimento religioso e mai in detrimento del primario servizio pastorale a cui le Chiese sono fmalizzate.
  • Coloro che intendono utilizzare una Chiesa o oratorio per un concerto o altra iniziativa culturale, dovranno farne domanda scritta alla Curia diocesana entro 30 giorni dalla data prevista indicando nella stessa il programma dettagliato della manifestazione completo del nome degli autori e degli esecutori dei testi musicali
  • Solo dopo l’autorizzazione scritta dell'Ordinario diocesano, i parroci e/o i superiori religiosi potranno accordare 1’uso della Chiesa
  • L 'entrata nella Chiesa e la partecipazione al concerto dovrà essere libera e gratuita, esclusa ogni eccezione per qualsiasi motivo. In particolari circostanze, previo permesso espresso dell'Ordinario, potranno essere raccolte libere offerte tra i partecipanti finalizzate ad opere di carità odi culto.
  • Gli esecutori e gli uditori dovranno tenere un abbigliamento e un comportamento conveniente al luogo sacro
  • I musicisti e i cantori eviteranno di occupare il presbiterio. Massimo rispetto sarà dovuto all'altare, all'ambone e al seggio del celebrante
  • Il SS.mo Sacramento, laddove non è custodito in una cappella annessa, sia trasportato durante il concerto in un luogo decoroso fuori della Chiesa.
 Siamo consapevoli che la mancanza sul territorio di strutture culturali adeguate, ha ispirato la bontà e la comprensione di tanti parroci e superiori religiosi a permettere concerti nelle Chiese e che l'applicazione delle norme sopra ricordate, potrà provocare l'imbarazzo di taluni, ma siamo d'altra parte nel dovere di ribadire e difendere la sacralità dei luoghi di culto...troppo spesso ridotti ad aule di teatro e di concerto (anche a pagamento!) 
Certo della comprensione e benevolenza di tutti,
tutti saluto con affetto fraterno
 

Frosinone 08 giugno 2004 
Mons. Luigi Di Massa    
Vicario generale