1.            Per ricevere il Ministero Straordinario della Comunione è necessaria la libera domanda del candidato al Vescovo, tramite il modulo dell’Ufficio Liturgico Diocesano, che deve essere corredata dal benestare del Parroco e – se è possibile – con un “voto” favorevole di un organismo rappresentativo della Comunità (il Consiglio Pastorale).

2.            Per svolgere questo ministero si richiede una preparazione spirituale e pastorale adeguata da parte dei candidati, che devono distinguersi per «vita cristiana, fede e condotta», e un effettivo coinvolgimento nella pastorale della parrocchia: si tratta dei laici che hanno partecipato alla Scuola Diocesana dei Ministeri, completando il triennio formativo, o coloro che possiedono una certificazione di analogo percorso teologico.

3.            La proposta delle persone idonee, rivolta al Vescovo da parte del Parroco, deve essere corredata dalla approvazione dei legittimi superiori maggiori (regionali, provinciali, ecc.), qualora le persone indicate siano membri di Istituti di Vita Consacrata.

4.            Negli Istituti religiosi femminili, si dia la preferenza a chi già esercita un servizio nella comunità parrocchiale. L’ammissione ai ministeri suppone la dichiarata abituale disponibilità del soggetto e la riconosciuta sua idoneità (Cfr. CEI., I Ministeri nella Chiesa, n. 18; Ed. LDC, Documenti CEI, n. 7). Se la domanda è fatta per recare la Comunione a suore ammalate o anziane della comunità religiosa, si abbia cura che il sacerdote le visiti e più spesso possibile sia egli a recare l’Eucaristia.

5.            Solo dopo la debita preparazione, il candidato potrà ricevere mandato, secondo il rito, dal Vescovo, durante una celebrazione diocesana o dal Parroco (Cfr. CEI, Benedizionale, Ed. Vaticana, Città del Vaticano 1992, nn. 2004-2028). Negli Istitu­ti religiosi, invece, può essere delegato il Cappellano; preferibilmente durante la celebra­zione eucaristica, o altra celebrazione co­munitaria. Ad ogni ministro è consegnato un tesserino di riconoscimento (con la foto) con indicazioni di scadenze e rinnovi.  

6.            La facoltà è “ad tempus” per due anni ed è rinnovabile, permanendo la necessità, senza ripetere il rito dell’istituzione. Ogni anno, per tutti i ministri, compresi i religiosi e le religiose, è obbligatorio il Corso di aggiornamento organizzato dall’Ufficio Liturgico Diocesano. In alcuni casi gravi il mandato può essere revocato. 

7.            Il ministero può essere esercitato esclusivamente nel territorio della Parrocchia e nell’unità Ospedaliera in esso indicata.

8.            Le eventuali variazioni inerenti i Ministri Straordinari della Comunione (ad es. trasferimento dei religiosi/e; cambio di residenza o Parrocchia) devono essere comunicate tempestivamente all’Ufficio Liturgico Diocesano. Verificandosi queste circostanze, il servizio potrà continuare solo se il nuovo Parroco di nuova residenza del Ministro Straordinario chiede il rinnovo del mandato presso l’Ufficio Liturgico. Va comunicata anche la sospensione dell’esercizio del ministero, con riconsegna del mandato, per malattia o per decesso.

9.            Per la distribuzione della Comunione i ministri esercitano il loro servizio con l’abito loro proprio (l’abito civile per ogni laico/a e l’abito di appartenenza per i religiosi/e). Nel caso dei laici quest’abito deve essere decoroso e conveniente alla funzione che essi assolvono.

10.        In occasione della visita ai malati per la distribuzione della Santa Comunione NON si accetti nulla e per nessun motivo, né per sé, né per la parrocchia. Eventuali offerte si inviti a mandarle direttamente in parrocchia tramite le persone di casa.          firmaspreafico-mini.jpg